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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 7
Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18 del 1997
e modifiche alla
1. La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2. La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).
3. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
4. I procedimenti attivati a norma delle leggi regionali di cui al presente articolo, che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attuati e conclusi secondo quanto disposto dalle medesime leggi regionali.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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