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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

CAPO I
Poteri normativi e governo locale
Art. 8
Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli Enti locali esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione Sito esterno, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell'Ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.
2 Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia, nell'ordinamento degli Enti locali interessati, con l'entrata in vigore del regolamento locale.
3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 euro nè superiori a 10.000,00 euro.
4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell'atto normativo dell'Ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
Art. 9
Principio di integrazione
1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione, con particolare riferimento alla integrazione tra le politiche sociali, territoriali ed economiche.
2. A tale scopo, la Regione e gli Enti locali adottano strumenti di programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
Art. 10
Integrazione e concertazione in ambito provinciale
1. Al fine di realizzare l'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli del governo locale, le Province adottano gli atti di pianificazione ed indirizzo previsti da leggi regionali previa concertazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali ricompresi nel proprio ambito territoriale.
2. Lo statuto della Provincia disciplina le modalità di svolgimento della concertazione di cui al comma 1. In mancanza di specifica disciplina, la concertazione di cui al comma 1 è esercitata tramite una conferenza territoriale composta dai sindaci e dal presidente della Provincia.
3. I programmi ed i provvedimenti regionali stabiliscono forme di preferenza o incrementi per trasferimenti di risorse finanziarie alle Province destinati all'erogazione di contributi a favore degli Enti locali, quando per l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei suddetti contributi sia stata effettuata la concertazione ai sensi del comma 1.
Art. 11
Accordi tra amministrazioni per l'unificazione delle conferenze di ambito provinciale
1. Le funzioni di più conferenze o organismi collegiali comunque denominati composti da amministratori o da rappresentanti di Enti locali istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali, in particolare nelle materie del trasporto pubblico locale, della sanità, dei servizi sociali, della gestione dei rifiuti, della tutela dell'ambiente, possono essere affidate ad altra conferenza, o unificate in capo ad un unico organismo collegiale composto nei modi e nelle forme definiti da accordi tra la Regione e gli Enti locali rappresentati.
2. A tal fine gli accordi disciplinano in particolare la composizione, le modalità di esercizio delle competenze, le modalità di funzionamento, l'organizzazione e le competenze ed individuano la disciplina applicabile all'organo collegiale unificato. Successivi eventuali accordi tra gli enti rappresentati provvedono, altresì, a disciplinare gli aspetti patrimoniali e finanziari.
3. Dalla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte della conferenza, sono soppresse le conferenze o gli organismi collegiali le cui funzioni siano state conferite all'altro organismo.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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