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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

CAPO II
Nomine di competenza regionale
Art. 45
Nomine di competenza regionale
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, i provvedimenti di nomina di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) sono adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro specifiche attribuzioni, con riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi interessi istituzionali, economici e sociali perseguiti dall'amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza necessità di valutazioni comparative.
2. Gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da effettuarsi, attraverso l'invio delle notizie e dei dati a tal fine necessari presso gli organi di informazione a diffusione regionale o per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.
3. I provvedimenti di nomina sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicizzati secondo le forme di comunicazione cui al comma 2.
4. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali adempimenti non si osservano neppure per le nomine degli organi collegiali meramente interni all'amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonché alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'amministrazione regionale.
Art. 46
1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 47
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti di nomina per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata effettuata la pubblicazione dell'avviso sono portati a termine secondo le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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