LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019
(Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
); nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'
articolo 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 1998
.
(Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato opposizione ai sensi dell'
articolo 19 della legge n. 689 del 1981
, il Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli 142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione, salvo che non sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel verbale che consegna agli interessati.
Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13
La Corte costituzionale , con sentenza n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera b), della presente legge, limitatamente alle parole «, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994».


