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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 10
Integrazione e concertazione in ambito provinciale
1. Al fine di realizzare l'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli del governo locale, le Province adottano gli atti di pianificazione ed indirizzo previsti da leggi regionali previa concertazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali ricompresi nel proprio ambito territoriale.
2. Lo statuto della Provincia disciplina le modalità di svolgimento della concertazione di cui al comma 1. In mancanza di specifica disciplina, la concertazione di cui al comma 1 è esercitata tramite una conferenza territoriale composta dai sindaci e dal presidente della Provincia.
3. I programmi ed i provvedimenti regionali stabiliscono forme di preferenza o incrementi per trasferimenti di risorse finanziarie alle Province destinati all'erogazione di contributi a favore degli Enti locali, quando per l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei suddetti contributi sia stata effettuata la concertazione ai sensi del comma 1.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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