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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 23
Nuovo Circondario imolese
1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, già facenti parte del Circondario di Imola istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del presente titolo, una forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di seguito denominato nuovo Circondario imolese.
2. Il nuovo Circondario è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali).
3. L'istituzione del nuovo Circondario è subordinata allo scioglimento del Circondario già istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del circondario imolese costituitosi nel frattempo.
4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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