LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
Art. 29
Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e soppressione del Comitato regionale di controllo - Abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992
1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali previsto dall'articolo 130 della Costituzione
e disciplinato dagli articoli 126 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000
, è cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001
.



2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato regionale di controllo ed è abrogata la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione).
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13