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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 29
Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e soppressione del Comitato regionale di controllo - Abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992
1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali previsto dall'articolo 130 della Costituzione Sito esterno e disciplinato dagli articoli 126 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, è cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 Sito esterno.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato regionale di controllo ed è abrogata la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione).

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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