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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 31
Conferenza Regione-Autonomie locali. Disposizioni transitorie
1. Fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione Sito esterno(2), alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della presente legge.
2.
Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la parola
"intercomunali"
sono aggiunte le seguenti
"e delle Unioni di Comuni".
3. Dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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