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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 39
Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni
(modifiche alle leggi regionali n. 31 e n. 37 del 2002)
1. La Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l'estero, dell'attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.
2. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la costituzione di sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni, anche nelle forme previste dalla legge regionale n. 11 del 2001.
3. A tal fine è istituito un apposito capitolo di bilancio. Sono abrogati il comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) e il comma 8 dell' articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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