LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019
(sostituita lett. a), abrogata lett. d) comma 1, abrogati commi 2 e 4 da art. 41 L.R. 30 luglio 2019, n. 13), successivamente la Corte costituzionale , con sentenza n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera b), della presente legge, limitatamente alle parole «, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994»)
Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13
La Corte costituzionale , con sentenza n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera b), della presente legge, limitatamente alle parole «, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994».