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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 7
Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18 del 1997 e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002
1. La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2. La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).
3. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
4. I procedimenti attivati a norma delle leggi regionali di cui al presente articolo, che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attuati e conclusi secondo quanto disposto dalle medesime leggi regionali.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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