CAPO II
Misure di conservazione
Art. 3
Misure di conservazione
1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'
articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 , ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.
2. Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all'interno delle aree protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di più aree protette l'ente gestore il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell'area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente sotto la cui giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita l'intesa dell'altro Ente interessato.
3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo della Provincia o dall'ente gestore dell'area protetta. In tal caso la delibera della Provincia o dell'ente gestore dell'area protetta è trasmessa alla Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, può proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione approvati e/o adottati acquistano efficacia.
4. Nel caso di aree naturali protette statali, le competenze delle Province previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione.
5. Nel caso di parchi interregionali la Regione esercita le competenze di cui ai commi 1 e 2 di concerto con le altre Regioni interessate, previo coinvolgimento delle Province, dei Comuni e degli enti gestori.
6. L'ente gestore dell'area protetta adotta, qualora si renda necessario, il piano di gestione sentite le associazioni interessate di cui al comma 1 nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione.
7. Le misure di conservazione adottate possono prevedere le tipologie degli interventi che non presentano incidenze significative sul sito.
Art. 4
Monitoraggio