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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'emanazione degli atti contenenti gli indirizzi di cui all'articolo 2 la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.
2. Qualora le funzioni previste ai capi II e III della presente legge interessino un sito interregionale, il soggetto competente procede acquisito il parere del soggetto competente per le altre Regioni interessate.
3. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste ai capi II e III, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le modalità ivi previste. (2)
4. È abrogato il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Per lo svolgimento delle attività in capo alla Regione le risorse finanziarie sono annualmente previste in un apposito capitolo del bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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