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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

TITOLO I (1)
Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno Sito esterno
CAPO I
Finalità, ambito di applicazione e funzioni della Regione
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Sito esterno (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
2. Per quanto non disciplinato dal presente titolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, comprese le definizioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite.
2. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, nonché forniti gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento.
CAPO II
Misure di conservazione
Art. 3

(prima abrogati commi 4 e 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, poi aggiunto comma 2 bis. da art. 79 L.R. 27 giugno 2014 n. 7, infine sostituito da art. 4 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Misure di conservazione
1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, sentiti i rispettivi enti di gestione.
2. L'atto preliminare è pubblicato sul sito web della Giunta regionale per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l'indicazione:
a) dell'atto in corso di approvazione;
b) del sito web sul quale l'atto è pubblicato e del termine perentorio entro cui chiunque può formulare osservazioni;
c) del responsabile del procedimento.
3. L'avviso di pubblicazione è altresì pubblicato sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ed è trasmesso ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
4. L'avviso di pubblicazione è inoltre trasmesso alle Province, ai Comuni e agli altri enti di governo del territorio, agli enti di gestione delle aree protette limitrofe ai siti e alle associazioni economiche e sociali.
5. Entro la scadenza del termine di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute di norma entro i successivi novanta giorni.
6. Sulla base delle risultanze della consultazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva la proposta di adozione delle misure di conservazione e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle "Zone speciali di conservazione" (ZSC) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 199 Sito esterno7. Entro sei mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta regionale approva le misure di conservazione delle ZSC.
7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è consultabile sul sito web della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BURERT, sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, su almeno un quotidiano a diffusione locale ed è comunicato ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
8. Per l'approvazione e la modifica delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno e delle designate ZSC si segue il procedimento di cui al presente articolo, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Le modifiche necessarie per la correzione di errori materiali ovvero per l'adeguamento a norme comunitarie e nazionali e le modifiche che non prevedono vincoli alle trasformazioni d'uso del suolo sono approvate con deliberazione di Giunta sentiti gli enti gestori dei siti.
9. Le misure di conservazione possono prevedere le tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significativa sul sito.
10. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6) per quanto riguarda l'approvazione con regolamento delle misure di conservazione generali previste dal medesimo articolo.
Art. 4
Monitoraggio
1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, sono esercitate dalla Regione che si avvale di soggetti dotati della necessaria professionalità.
CAPO III
Valutazione di incidenza
Art. 5
Valutazione di incidenza dei piani
1. La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano.
2. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista.
3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione. L'ente territorialmente competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.
Art. 6
Valutazione di incidenza su progetti e interventi
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo 3.
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente competente può avvalersi, previa convenzione, della Provincia.
Art. 7
Valutazione di incidenza in aree protette
1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 è effettuata dal soggetto competente, tenuto conto del parere dell'ente gestore dell'area protetta.
2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 è effettuata dall'ente gestore dell'area protetta.
3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'emanazione degli atti contenenti gli indirizzi di cui all'articolo 2 la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.
2. Qualora le funzioni previste ai capi II e III della presente legge interessino un sito interregionale, il soggetto competente procede acquisito il parere del soggetto competente per le altre Regioni interessate.
3. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste ai capi II e III, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le modalità ivi previste. (2)
4. È abrogato il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Per lo svolgimento delle attività in capo alla Regione le risorse finanziarie sono annualmente previste in un apposito capitolo del bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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