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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 32
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole:
"programma annuale di attività;"
sono sostituite dalle seguenti:
"programma triennale e annuale delle attività;"
.
2.
La lettera d) del comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituita dalla seguente:
"d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all' articolo 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).".
3.
Al comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole:
"cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti:
"sino alla scadenza del mandato elettivo"
.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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