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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 46
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Nella convenzione per l'affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualità che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualità devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata indicato nel piano d'ambito, che non può comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente.
1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui all'articolo 8 sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate dall'Agenzia. Gli introiti derivanti dall' applicazione delle penali suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un apposito programma e concordate tra Agenzia d'ambito ed ente gestore. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è verificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle modalità e dei criteri di calcolo fissati dalla Giunta regionale con proprio atto.".

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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