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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

Art. 1
Partecipazione della Regione all'Associazione CAMINA
1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di città sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuità con gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine) e successive modifiche, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana "Città Amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CAMINA)".
2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalità indicate al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione delle politiche e degli interventi di settore, con particolare riferimento alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e culturali, di pianificazione e programmazione territoriale, alla mobilità e sviluppo sostenibile, alla scuola.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
a) diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in età evolutiva;
b) promuovere il miglioramento della qualità ambientale delle città e del territorio extraurbano;
c) incentivare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile;
d) promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto di esperienze di partecipazione con la comunità più ampia e le diverse realtà locali, nazionali ed internazionali.

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