Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/07/2008 | ||
2. | 25/05/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/07/2008
LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. La partecipazione della Regione a CAMINA è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, Enti locali, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati le cui finalità siano compatibili con quelle indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione a CAMINA.
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.