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Documento storico: Testo Coordinato

4 bis.
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CAPO IV BIS
ATTIVITÀ STATISTICA UFFICIALE DELLA REGIONE
Art. 15 bis

(modificato comma 4 da art. 80 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Ufficio di statistica della Regione
1. La Regione concorre all'attività del Sistema statistico nazionale (SiStaN), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, del decreto legislativo n. 196 del 2003, e tenendo conto delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (ComStat).
2. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa regionale incaricata delle funzioni di Ufficio di statistica, parte integrante del SiStaN.
3. L'Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, le seguenti funzioni:
a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;
b) garantisce gli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale (PSN);
c) predispone e aggiorna il Programma statistico regionale (PSR);
d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del SiStaN;
e) cura i rapporti con ISTAT, il raccordo con le istituzioni e le autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;
f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;
g) concorre alla progettazione di applicativi e gestionali del SIR-ER e del SIR, con la finalità di uniformare le definizioni, le nomenclature e le classificazioni per fini statistici;
h) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;
i) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati al Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter;
j) svolge funzioni di raccordo con il Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;
k) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le relative strutture organizzative.
4. Il PSR pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione, è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente. Il PSR e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale. Nel PSR sono identificate le attività statistiche per le quali è previsto l'obbligo di risposta per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 ter, comma 1.
5. Il dirigente preposto all'Ufficio di statistica è responsabile, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, dei trattamenti dei dati personali per scopi statistici previsti nel PSR.
Art. 15 ter

(sostituito comma 1, modificato comma 2 da art. 80 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Istituzione del Sistema statistico regionale
1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:
a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.
2. Possono far parte del SiSt-ER mediante apposite convenzioni gli Uffici di statistica oppure le strutture competenti in materia di statistica di:
a) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
b) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed Unioncamere;
c) centri di ricerca ed Università operanti nel territorio della regione;
d) Enti pubblici e privati.
3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, sulla base di accordi tra la Regione ed i soggetti interessati di cui al comma 2, con cui vengono definite le linee strategiche di collaborazione.
Art. 15 bis

(modificato comma 4 da art. 80 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Ufficio di statistica della Regione
1. La Regione concorre all'attività del Sistema statistico nazionale (SiStaN), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, del decreto legislativo n. 196 del 2003, e tenendo conto delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (ComStat).
2. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa regionale incaricata delle funzioni di Ufficio di statistica, parte integrante del SiStaN.
3. L'Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, le seguenti funzioni:
a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;
b) garantisce gli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale (PSN);
c) predispone e aggiorna il Programma statistico regionale (PSR);
d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del SiStaN;
e) cura i rapporti con ISTAT, il raccordo con le istituzioni e le autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;
f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;
g) concorre alla progettazione di applicativi e gestionali del SIR-ER e del SIR, con la finalità di uniformare le definizioni, le nomenclature e le classificazioni per fini statistici;
h) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;
i) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati al Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter;
j) svolge funzioni di raccordo con il Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;
k) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le relative strutture organizzative.
4. Il PSR pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione, è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente. Il PSR e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale. Nel PSR sono identificate le attività statistiche per le quali è previsto l'obbligo di risposta per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 ter, comma 1.
5. Il dirigente preposto all'Ufficio di statistica è responsabile, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, dei trattamenti dei dati personali per scopi statistici previsti nel PSR.
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Art. 15 ter

(sostituito comma 1, modificato comma 2 da art. 80 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Istituzione del Sistema statistico regionale
1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:
a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.
2. Possono far parte del SiSt-ER mediante apposite convenzioni gli Uffici di statistica oppure le strutture competenti in materia di statistica di:
a) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
b) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed Unioncamere;
c) centri di ricerca ed Università operanti nel territorio della regione;
d) Enti pubblici e privati.
3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, sulla base di accordi tra la Regione ed i soggetti interessati di cui al comma 2, con cui vengono definite le linee strategiche di collaborazione.
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Art. 22 bis
Funzioni e attività di stazione appaltante
1. L'agenzia può svolgere, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, le funzioni e le attività di stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi non ricompresi o non disponibili nelle convenzioni-quadro o negli accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 21. A tal fine l'agenzia e i soggetti interessati definiscono i reciproci rapporti e il loro ambito di operatività.
1.
CAPO VI BIS
MISURE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO DEGLI ACQUISTI E LO SVILUPPO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Art. 23 bis
Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo
1. Al fine di sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, la Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 18 del 2011, promuove e gestisce il Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo (SiCiPa-ER), nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Mediante lo sviluppo di un modello aperto e flessibile, e in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti per l'interoperabilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), il sistema tende a:
a) semplificare i processi di acquisizione e ridurne i costi di gestione;
b) consentire l'inserimento automatico dei dati nei sistemi di contabilità;
c) garantire il monitoraggio in tempo reale della spesa pubblica, la trasparenza e la tracciabilità dei processi di acquisizione;
d) stimolare la diffusione della fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra gli operatori economici.
Art. 23 ter
Nodo telematico di interscambio
1. La promozione del SiCiPa-ER e lo svolgimento delle attività strumentali e connesse per sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni sono affidati all'agenzia di cui all'articolo 19.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'agenzia provvede a realizzare un nodo telematico di interscambio che costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo delle acquisizioni, ed in particolare delle fatture. Tale nodo assicura l'inoltro ed il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali. Consente altresì l'accesso alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale di cui all'articolo 2, comma 4 bis.
3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, le modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio e per la sua utilizzazione ai sensi dell'articolo 23 quater, anche al fine di garantire l'integrazione del SiCiPA-ER nei sistemi informativi dello Stato.
Art. 23 quater
Adesione al SiCiPa-ER
1. L'emissione, la trasmissione, il ricevimento, la conservazione e l'archiviazione dei documenti del ciclo passivo da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il SiCiPa-ER con l'osservanza delle norme europee e statali vigenti in materia.
2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di utilizzare il SiCiPa-ER.
3. L'agenzia, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, opera quale intermediario dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, per lo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 209 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).
4. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, degli obblighi di cui al comma 1 e delle facoltà di cui al comma 2, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.
Art. 23 quinquies
Misure per le piccole e medie imprese
1. La Giunta regionale definisce le modalità, gli strumenti e le attività di supporto tecnologico e informativo, incluse le iniziative di comunicazione e formazione, per le piccole e medie imprese fornitrici dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, che aderiscono al SiCiPa-ER.
Art. 23 bis
Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo
1. Al fine di sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, la Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 18 del 2011, promuove e gestisce il Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo (SiCiPa-ER), nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Mediante lo sviluppo di un modello aperto e flessibile, e in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti per l'interoperabilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), il sistema tende a:
a) semplificare i processi di acquisizione e ridurne i costi di gestione;
b) consentire l'inserimento automatico dei dati nei sistemi di contabilità;
c) garantire il monitoraggio in tempo reale della spesa pubblica, la trasparenza e la tracciabilità dei processi di acquisizione;
d) stimolare la diffusione della fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra gli operatori economici.
1.
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Art. 23 ter
Nodo telematico di interscambio
1. La promozione del SiCiPa-ER e lo svolgimento delle attività strumentali e connesse per sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni sono affidati all'agenzia di cui all'articolo 19.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'agenzia provvede a realizzare un nodo telematico di interscambio che costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo delle acquisizioni, ed in particolare delle fatture. Tale nodo assicura l'inoltro ed il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali. Consente altresì l'accesso alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale di cui all'articolo 2, comma 4 bis.
3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, le modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio e per la sua utilizzazione ai sensi dell'articolo 23 quater, anche al fine di garantire l'integrazione del SiCiPA-ER nei sistemi informativi dello Stato.
1.
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Art. 23 quater
Adesione al SiCiPa-ER
1. L'emissione, la trasmissione, il ricevimento, la conservazione e l'archiviazione dei documenti del ciclo passivo da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il SiCiPa-ER con l'osservanza delle norme europee e statali vigenti in materia.
2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di utilizzare il SiCiPa-ER.
3. L'agenzia, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, opera quale intermediario dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, per lo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 209 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).
4. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, degli obblighi di cui al comma 1 e delle facoltà di cui al comma 2, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.
1.
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3.
4.
Art. 23 quinquies
Misure per le piccole e medie imprese
1. La Giunta regionale definisce le modalità, gli strumenti e le attività di supporto tecnologico e informativo, incluse le iniziative di comunicazione e formazione, per le piccole e medie imprese fornitrici dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, che aderiscono al SiCiPa-ER.
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Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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