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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 65 del 25 maggio 2004

Art. 17
Sedi di concertazione e partecipazione
1. La Regione attua la concertazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come sedi di confronto:
a) le conferenze tra i rappresentanti degli enti interessati di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di concludere accordi di programmi attuativi della presente legge;
b) il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali, di cui all'articolo 6, comma 4;
c) la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui agli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 3 del 1999, che è chiamata ad esprimere pareri secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge stessa.

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