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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 65 del 25 maggio 2004

Art. 20
Trasformazione in società per azioni
1. Sulla base dei risultati conseguiti nel consolidamento del sistema di razionalizzazione degli acquisti e anche a seguito della presentazione della relazione di cui all'articolo 24, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a trasformare l'agenzia di cui all'articolo 19 in società per azioni avente ad oggetto sociale esclusivamente la gestione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo nonché le relative attività strumentali.
2. Il capitale sociale è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione delle società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.
3. La costituzione della società comporta, secondo le disposizioni adottate con provvedimento approvato dalla Giunta regionale, il trasferimento ad essa dei rapporti giuridici, dei beni e delle dotazioni strumentali dell'agenzia.
4. La Regione può conferire nella società o trasferire ad essa beni strumentali, di cui la Regione stessa sia proprietaria, funzionali all'espletamento dell'oggetto sociale.
5. Si applicano alla società le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5, 6 e 8.

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