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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 65 del 25 maggio 2004

Art. 21
Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato
1. La struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi del presente articolo; dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.
2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno facoltà di aderire alle convenzioni di cui al comma 1; in particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino l'opportunità, ovvero possono aderire al sistema delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma restando la necessità di emettere ordinativi di fornitura per il perfezionamento dei singoli acquisti.
4. La struttura regionale di acquisto può svolgere per beni e servizi non ricompresi in convenzioni operative la funzione di stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b), che ne facciano specifica richiesta.

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