LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 65 del 25 maggio 2004
Art. 28
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di istituzione dell'agenzia di cui all'articolo 19, la direzione generale "organizzazione, sistemi informativi e telematica" provvede al coordinamento delle iniziative e all'implementazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti, anche attraverso iniziative sperimentali di acquisto, in base a quanto previsto dal capo VI.
2. I procedimenti attivati a norma della legge regionale n. 30 del 1988 che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge regionale.