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Documento storico: Testo Coordinato

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1

(modificata lett. b) comma 1 da art. 1 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)

Finalità generali e ambito di applicazione
1. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT), nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale, la Regione persegue:
a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali;
b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la competitività del sistema-regione con particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi, al supporto delle capacità delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del mercato.
2. In attuazione delle norme costituzionali, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale, e segnatamente delle norme poste a tutela della privacy quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino, nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e del sistema delle autonomie, ed applicando i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge:
a) definisce le funzioni e gli obiettivi della Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
b) fissa il sistema di regole e lo sviluppo delle strutture tecnologiche che assicurano l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo del "territorio digitale";
c) definisce le modalità di collaborazione fra tutte le pubbliche amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.
3. Per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, le disposizioni della presente legge si applicano subordinatamente ad un accordo, ovvero limitatamente alle norme che offrono ad essi l'opportunità di un adeguato accesso alla rete regionale e ai relativi servizi.
Art. 2

(aggiunto comma 4 bis. da art. 2 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)

Ruolo e funzioni della Regione
1. In un quadro nel quale la conoscenza è elemento portante della crescita civile ed economica di un ordinamento democratico, la Regione persegue, nel rispetto delle competenze dello Stato, la finalità di assicurare, di concerto con il sistema degli Enti locali, a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.
2. La Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e comunitario, con le altre Regioni ed il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicura standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi.
3. La Regione cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con il minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei servizi.
4. Al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT, la Regione persegue lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio.
4 bis. La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).
5. La Regione interviene con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di coordinamento e supporto delle attività ed iniziative di cittadini, imprese ed istituzioni, in stretto raccordo con il sistema delle autonomie locali.
Art. 3

(aggiunta lett. a) bis comma 1, modificata lett. d) comma 2 da art. 3 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)

Obiettivi specifici
1. L'attività della Regione mira in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;
a bis) l'effettivo esercizio del diritto a chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi;
b) il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione;
c) la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici e l'apertura ad una più agevole disponibilità delle informazioni accessibili, anche attraverso gli URP (Uffici relazioni con il Pubblico), quale mezzo per favorire l'esercizio del diritto all'informazione e dei diritti di partecipazione democratica;
d) l'attivazione dell'infrastruttura tecnologica e della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del territorio (e per i servizi di contatto con i soggetti privati e con le imprese), realizzando in modo capillare ed omogeneo l'espansione del "territorio digitale";
e) lo sviluppo e la qualificazione del sistema informativo regionale, sia nei processi a supporto delle funzioni di governo, sia negli ambiti settoriali di intervento della Regione, con particolare attenzione alla valorizzazione delle basi di dati, anche mediante interventi di supporto e di assistenza per l'utilizzo integrato con altre fonti conoscitive esistenti nei rispettivi settori di attività;
f) l'interoperabilità attraverso l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione conformi a standard liberi e/o aperti, in accordo a quanto definito dagli enti internazionalmente preposti;
g) l'accessibilità e la disponibilità dei dati che deve essere garantita attraverso l'utilizzo di almeno un formato standard libero e/o aperto;
h) il contributo alla realizzazione di una rete integrata di sistemi informativi e dei servizi telematici con gli Enti locali e gli altri enti pubblici, anche con il supporto di misure di carattere tecnico e finanziario;
i) l'istituzione di un sistema di monitoraggio e controllo sullo sviluppo delle ICT, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;
j) la regolamentazione, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni comunitarie e nazionali, della sicurezza delle trasmissioni, dei sistemi e delle reti di propria competenza; delle modalità di acquisizione e scambio dei dati fra gli enti pubblici; dei diritti di partecipazione ed accesso dei soggetti interessati; della definizione di standard nel trattamento dei dati e nella interoperabilità dei sistemi informativi.
2. Gli interventi della Regione mirano altresì a favorire:
a) la ricerca e lo sviluppo delle ICT in ambito regionale;
b) la crescita del mercato delle ICT sul territorio, sia sul versante dell'offerta sia su quello della domanda;
c) l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici per la diffusione della conoscenza delle regole, degli interventi e dei servizi delle ICT disciplinati dalla Regione nei diversi settori economici, sociali e culturali;
d) la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di ICT e l'accesso generalizzato dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione finalizzati a promuovere l'alfabetizzazione digitale;
e) l'utilizzo delle ICT in ambito universitario e scolastico;
f) il rapporto con gli enti di ricerca e le Università presenti nel territorio regionale;
g) lo sviluppo delle reti locali e civiche.
Art. 4
Modalità di attuazione
1. La Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della presente legge mediante:
a) la pianificazione delle azioni e degli interventi e la programmazione delle risorse necessarie, anche promovendo e coordinando l'utilizzo di fondi statali ed europei per lo sviluppo di progetti riguardanti le ICT e l'e-government;
b) la concertazione con gli enti e i soggetti interessati;
c) il coinvolgimento delle specializzazioni in campo informatico, delle categorie professionali, delle associazioni economiche e sociali e di utenti attive negli ambiti di competenza;
d) l'individuazione di regole comuni d'intesa con gli Enti locali della regione per la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi pubblici, delle reti e dello scambio dei dati e dei documenti;
e) l'istituzione di centri di alta competenza, tecnici e di servizio;
f) l'istituzione di comitati e gruppi di studio e lavoro con funzioni di supporto tecnico e scientifico, per lo sviluppo di infrastrutture e servizi in rete, cui possono partecipare rappresentanti di enti di ricerca e sviluppo e delle Università.
Art. 5
Pluralismo informatico
1. Al fine di garantire ai cittadini la massima libertà di accesso all'informazione pubblica, la Regione promuove attivamente l'uso di formati di documentazione elettronica e di basi dati su formati non proprietari. La Regione promuove la competitività e la trasparenza del mercato, assumendo quale linea-guida il principio del pluralismo informatico e di libera scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche; promuove il riuso di software di cui le pubbliche amministrazioni sono proprietarie ed è impegnata alla rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme e all'impiego ottimale sia del software a sorgente aperto che di quello a sorgente chiuso nella pubblica amministrazione.
2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Regione privilegia l'uso di almeno un formato di dati aperto come indicato all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g).

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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