LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
(sostituito da art. 9 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)
Modalità di coordinamento e ottimizzazione delle risorse
1. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri generali di cui all'articolo 20, adotta modalità organizzative finalizzate a garantire la programmazione unitaria e integrata degli obiettivi e delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13. Assicura altresì, tramite le strutture della direzione generale competente, le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio di cui al comma 2.
2. Le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio assicurano, in particolare:
a) il supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, al monitoraggio e al controllo delle iniziative anche locali e settoriali;
b) il supporto alle iniziative di altri enti, l'attuazione per quanto di competenza, il monitoraggio e il controllo;
c) il presidio della coerenza dell'architettura del SIR-ER, l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche, sia trasversali che settoriali;
d) la programmazione e il coordinamento dell'introduzione del software libero e open source e dell'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti o liberi, nonché degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;
e) la cura, nell'ambito della lettera b), dello sviluppo e gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, della progettazione e realizzazione dei progetti trasversali, degli standard generali di riferimento, dell'assistenza tecnica e della collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici svolte secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis), della legge regionale n. 29 del 1995.
4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno la facoltà di utilizzare le funzioni di cui al comma 3.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.