LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
(modificati commi 1 e 2 da art. 17 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)
Rapporti di servizio
1. I rapporti di servizio tra la Regione e l'agenzia sono regolati da appositi accordi di programma.
2. Gli accordi di programma hanno una durata massima di trentasei mesi, sono attuati tramite piani di attività , specificano gli obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi, nonché il sistema di finanziamento della gestione, con modalità che garantiscano, anche attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio dell'agenzia stessa.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.