LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Verifica dei risultati
1. In coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta sottopone al Consiglio regionale e alla Conferenza Regione-Autonomie locali la relazione sullo stato di attuazione delle linee di sviluppo delle ICT e dell'e-government.
2. La relazione contiene, per ciascun'area e obiettivo, la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio e della Conferenza che ne concludono l'esame.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.