LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
(sostituito da art. 19 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla Commissione assembleare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono gli obiettivi ed i benefici attesi dalla programmazione, in particolare quelli previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government;
b) qual è il livello di sviluppo della Società dell'informazione nelle sue componenti principali, cittadini, imprese e pubblica amministrazione; in particolare qual è il livello di diffusione e di utilizzo della banda larga;
c) quali sono i principali servizi realizzati nell'ambito del sistema informativo regionale; a quali beneficiari si rivolgono e quali sono i relativi impatti rispetto agli obiettivi e ai benefici attesi;
d) quali procedure di acquisto gestisce telematicamente l'agenzia di cui all'articolo 19 e qual è il livello di utilizzo; quali sono i benefici derivanti dall'utilizzo di tali procedure, anche in riferimento alle misure di cui al Capo VI bis;
e) quali sono i servizi offerti dalla società "LEPIDA" s.p.a. alla Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER) e qual è il livello di utilizzo; quali sono i benefici derivanti dall'utilizzo di tali servizi.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Art. 25
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Per quanto concerne la concessione di incentivi e contributi, comunque definiti, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale stabilisce con propri atti entità, criteri e modalità per l'attribuzione degli stessi.
Art. 26
Direttive tecniche di attuazione
1. La Giunta regionale emana direttive tecniche agli enti pubblici in ordine:
a) alle modalità di acquisizione e scambio di dati tra enti pubblici e di acquisizione di dati da parte dei soggetti privati contenenti, in particolare, l'individuazione degli enti di riferimento per ciascuna base-dati inclusa nel sistema informativo regionale, le specifiche tecniche comuni, le regole di standardizzazione dei dati necessarie per la gestione integrata dei sistemi in rete, le modalità di riorganizzazione dei flussi informativi su base regionale;
b) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dove stabilisce, in particolare, le condizioni per l'inserimento degli enti nel sistema comune di gestione delle reti, nonché le norme tecniche ed organizzative per la gestione sicura delle reti e per l'accesso ai servizi forniti.
Art. 27
Coordinamento normativo e abrogazioni
1. La presente legge si applica anche riguardo a tutti i sistemi informatici dei diversi settori della Regione. Le disposizioni di legge regionale che prevedono norme di organizzazione relative a tali sistemi sono coordinate con le previsioni della presente legge mediante appositi atti della Giunta regionale.
2. È abrogata la legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), ad eccezione dei commi 5 e 6 dell'articolo 14.
Art. 28
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di istituzione dell'agenzia di cui all'articolo 19, la direzione generale "organizzazione, sistemi informativi e telematica" provvede al coordinamento delle iniziative e all'implementazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti, anche attraverso iniziative sperimentali di acquisto, in base a quanto previsto dal capo VI.
2. I procedimenti attivati a norma della legge regionale n. 30 del 1988 che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge regionale.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.