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Documento storico: Testo Originale

Art. 22 bis
Funzioni e attività di stazione appaltante
1. L'agenzia può svolgere, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, le funzioni e le attività di stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi non ricompresi o non disponibili nelle convenzioni-quadro o negli accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 21. A tal fine l'agenzia e i soggetti interessati definiscono i reciproci rapporti e il loro ambito di operatività.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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