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Documento storico: Testo Originale

CAPO II
PROGRAMMAZIONE DELLE ICT E DELL'E-GOVERNMENT
Art. 6

(prima modificato comma 4, aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 46 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4, poi modificato comma 2 da art. 4 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17, in seguito sostituito intero articolo da art. 34 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine sostituito comma 4 da art. 17 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 )

Linee di indirizzo per lo sviluppo digitale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government, costituenti l'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (ADER).
2. L'ADER definisce, con periodicità di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato, le strategie della Regione per il territorio regionale, individua le aree e gli obiettivi in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), raccorda gli interventi in ambito regionale ai programmi europei e statali, costituendo il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi digitali.
3. Alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea legislativa si attengono, nei propri programmi riguardanti il digitale, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.
4. La Regione realizza la predisposizione e l’attuazione dell’ADER con il supporto del Digital Innovation Hub (DIH) regionale, la cui struttura e composizione è deliberata dalla Giunta regionale. Il DIH regionale è un organo consultivo della Giunta regionale, presieduto dall’assessore competente in materia di innovazione digitale, in cui sono rappresentati i principali soggetti pubblici del sistema della Regione, sia in campo scientifico, sia in campo sanitario ed è volto alla condivisione e concertazione degli indirizzi strategici per le pubbliche amministrazioni. La partecipazione al DIH è senza oneri per la Regione.
5. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed enti pubblici per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli enti pubblici del territorio, dalla Regione avvalendosi di un Tavolo permanente della Community network dell'Emilia-Romagna, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'emersione dei fabbisogni e l'indirizzo per le strategie territoriali.
6. Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'articolo 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci. La competente direzione generale della Regione coordina le funzioni regionali e le altre definite dalla convenzione nell'ambito del Comitato.
Art. 7
Attuazione delle linee di indirizzo
1. A seguito dell'approvazione delle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government, la Giunta regionale adotta un programma annuale di attuazione: tale programma può essere aggiornato con successive delibere della Giunta.
2. Per i singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, il programma definisce gli obiettivi specifici, le scadenze principali, le misure organizzative di supporto e le altre iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi analitici di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi.
Art. 8
Verifica dei risultati
1. In coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta sottopone al Consiglio regionale e alla Conferenza Regione-Autonomie locali la relazione sullo stato di attuazione delle linee di sviluppo delle ICT e dell'e-government.
2. La relazione contiene, per ciascun'area e obiettivo, la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio e della Conferenza che ne concludono l'esame.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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