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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2004 n. 17

Art. 14
Progetti integrati
1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.
2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze; promuove e favorisce le intese istituzionali finalizzate a eliminare duplicazioni e ridondanze, a sviluppare servizi integrati e a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati; cura, d'intesa con il sistema delle autonomie e delle aziende sanitarie, tenendo conto, per queste ultime, dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario nazionale, la realizzazione di supporti e procedure informatiche per l'estrazione automatica da archivi, anche gestionali, ed il trattamento dei dati necessari ad integrare le basi informative del SIR e dei sistemi degli altri enti, nonché lo sviluppo e la gestione di applicazioni di comune interesse.

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