Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2004 n. 17

Art. 26
Direttive tecniche di attuazione
1. La Giunta regionale emana direttive tecniche agli enti pubblici in ordine:
a) alle modalità di acquisizione e scambio di dati tra enti pubblici e di acquisizione di dati da parte dei soggetti privati contenenti, in particolare, l'individuazione degli enti di riferimento per ciascuna base-dati inclusa nel sistema informativo regionale, le specifiche tecniche comuni, le regole di standardizzazione dei dati necessarie per la gestione integrata dei sistemi in rete, le modalità di riorganizzazione dei flussi informativi su base regionale;
b) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dove stabilisce, in particolare, le condizioni per l'inserimento degli enti nel sistema comune di gestione delle reti, nonché le norme tecniche ed organizzative per la gestione sicura delle reti e per l'accesso ai servizi forniti.

Espandi Indice