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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2004 n. 17

Art. 4
Modalità di attuazione
1. La Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della presente legge mediante:
a) la pianificazione delle azioni e degli interventi e la programmazione delle risorse necessarie, anche promovendo e coordinando l'utilizzo di fondi statali ed europei per lo sviluppo di progetti riguardanti le ICT e l'e-government;
b) la concertazione con gli enti e i soggetti interessati;
c) il coinvolgimento delle specializzazioni in campo informatico, delle categorie professionali, delle associazioni economiche e sociali e di utenti attive negli ambiti di competenza;
d) l'individuazione di regole comuni d'intesa con gli Enti locali della regione per la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi pubblici, delle reti e dello scambio dei dati e dei documenti;
e) l'istituzione di centri di alta competenza, tecnici e di servizio;
f) l'istituzione di comitati e gruppi di studio e lavoro con funzioni di supporto tecnico e scientifico, per lo sviluppo di infrastrutture e servizi in rete, cui possono partecipare rappresentanti di enti di ricerca e sviluppo e delle Università.

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