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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2004 n. 17

CAPO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE
Art. 16

(modificato comma 1 da art. 36 L.R. 28 luglio 2004 n. 17)

Criteri organizzativi delle strutture regionali
1. Le strutture amministrative e tecniche competenti per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 13, sono organizzate dalla Giunta regionale tenendole distinte dalla funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali, incardinata nella direzione generale competente.
2. La funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali:
a) fornisce supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, assicurando il monitoraggio e controllo delle iniziative anche locali e settoriali;
b) dà supporto alle iniziative di altri enti, ne dà attuazione per quanto di competenza, ne assicura il monitoraggio e il controllo;
c) presidia la coerenza dell'architettura del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13, comma 1, assicurando l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche settoriali incardinate nelle altre direzioni generali;
d) programma l'introduzione del software libero e open source e l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti e/o liberi e degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;
e) cura, nell'ambito della lettera b), lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, la progettazione e la realizzazione dei progetti trasversali, gli standard generali di riferimento, l'assistenza tecnica e la collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.
Art. 17
Sedi di concertazione e partecipazione
1. La Regione attua la concertazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come sedi di confronto:
a) le conferenze tra i rappresentanti degli enti interessati di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di concludere accordi di programmi attuativi della presente legge;
b) il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali, di cui all'articolo 6, comma 4;
c) la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui agli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 3 del 1999, che è chiamata ad esprimere pareri secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge stessa.

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