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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2004 n. 17

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

CAPO IV
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 12 (1)
Patrimonio informativo pubblico
1. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della privacy e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, e nei limiti del diritto di accesso, l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico. Nelle forme e con le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della presente legge, tale patrimonio è aperto alla disponibilità ed al libero utilizzo di soggetti terzi. La Regione, con regolamento a norma di Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia e dei livelli di tutela previsti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), disciplina la cessione dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati ed enti pubblici economici.
2. In attuazione del principio di leale collaborazione e nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che operano in ambito regionale forniscono la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi, nei limiti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno assicurandosi reciproca assistenza e supporto per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Analogamente, le associazioni e i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico sono tenuti a fornire la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno. I soggetti pubblici e i soggetti privati di cui al presente comma sono tenuti a predisporre ogni atto che consenta o agevoli la comunicazione dei dati, fra cui un'adeguata informativa all'interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta dello specifico consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno. Ai fini sopraindicati, in particolare, essi:
a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente od indirettamente gestite per i propri compiti istituzionali;
b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritti di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative.
d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati così da effettuare verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).
3. La prestazione di assistenza, la fruizione di supporti tecnici e l'erogazione di contributi, incentivi ed altre forme di finanziamento concessi dalla Regione in attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge sono subordinate all'effettivo adempimento degli obblighi e degli impegni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 13
Il sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. (2)
2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione. (3)
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR. (3)
Art. 14 (4)
Progetti integrati
1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.
2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze; promuove e favorisce le intese istituzionali finalizzate a eliminare duplicazioni e ridondanze, a sviluppare servizi integrati e a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati; cura, d'intesa con il sistema delle autonomie e delle aziende sanitarie, tenendo conto, per queste ultime, dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario nazionale, la realizzazione di supporti e procedure informatiche per l'estrazione automatica da archivi, anche gestionali, ed il trattamento dei dati necessari ad integrare le basi informative del SIR e dei sistemi degli altri enti, nonché lo sviluppo e la gestione di applicazioni di comune interesse.
Art. 15
Monitoraggio
1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio dei progetti informatici e telematici in ambito regionale, finalizzato alla rilevazione dei dati tecnici, dei costi, delle caratteristiche funzionali ed operative e, più in generale, delle informazioni di interesse comune, che consentano la valutazione, anche tramite indicatori ricavati da analoghe esperienze, dei progetti in corso, la condivisione delle pratiche di eccellenza e la costituzione di una base di riferimento per la progettazione e l'implementazione di interventi futuri.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione di dati personali; la questione è stata sollevata sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

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