Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2004 n. 17

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

CAPO VI
SISTEMA REGIONALE DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 18
Razionalizzazione degli acquisti regionali
1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 5.
2. Mediante lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione nell'ambito del SIR, il sistema tende:
a) a contenere la spesa, anche attraverso la definizione delle procedure di selezione dei fornitori, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza e l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi fabbisogni;
b) a semplificare il processo di acquisto interno;
c) a garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;
d) ad assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;
e) a perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilità di poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte di altre amministrazioni dei programmi informatici appositamente sviluppati.
3. A tal fine sono introdotti:
a) un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato anche attraverso la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 21;
b) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico regionale, fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni emanate dalla Regione, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 Sito esterno (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).
Art. 19

(modificato comma 1 da art. 36 L.R. 28 luglio 2004 n. 17)

Costituzione della struttura regionale di acquisto
1. La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del titolo IV, capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della propria missione. Il bilancio dell'agenzia è allegato al bilancio della Regione.
3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'agenzia secondo le modalità specificate dalla convenzione di cui all'articolo 23.
4. L'agenzia ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) oltre che delle attività previste dal presente capo. La modalità inerente la gestione centralizzata degli acquisti di beni e servizi sarà adottata con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.
5. L'agenzia svolge la propria attività in favore:
a) della Regione e degli enti regionali, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché di loro consorzi ed associazioni, ed inoltre degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;
b) degli Enti locali, nonché degli enti, delle aziende e degli istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle società e in generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché di loro consorzi ed associazioni, e inoltre degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.
6. L'agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, operando per conto oppure in nome e per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante.
7. La Giunta, in collaborazione con l'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni.
8. L'agenzia può prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni.
Art. 20
Trasformazione in società per azioni
1. Sulla base dei risultati conseguiti nel consolidamento del sistema di razionalizzazione degli acquisti e anche a seguito della presentazione della relazione di cui all'articolo 24, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a trasformare l'agenzia di cui all'articolo 19 in società per azioni avente ad oggetto sociale esclusivamente la gestione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo nonché le relative attività strumentali.
2. Il capitale sociale è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione delle società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.
3. La costituzione della società comporta, secondo le disposizioni adottate con provvedimento approvato dalla Giunta regionale, il trasferimento ad essa dei rapporti giuridici, dei beni e delle dotazioni strumentali dell'agenzia.
4. La Regione può conferire nella società o trasferire ad essa beni strumentali, di cui la Regione stessa sia proprietaria, funzionali all'espletamento dell'oggetto sociale.
5. Si applicano alla società le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5, 6 e 8.
Art. 21
Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato
1. La struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi del presente articolo; dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.
2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno facoltà di aderire alle convenzioni di cui al comma 1; in particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino l'opportunità, ovvero possono aderire al sistema delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma restando la necessità di emettere ordinativi di fornitura per il perfezionamento dei singoli acquisti.
4. La struttura regionale di acquisto può svolgere per beni e servizi non ricompresi in convenzioni operative la funzione di stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b), che ne facciano specifica richiesta.
Art. 22
Procedure telematiche di acquisto
1. La struttura regionale di acquisto provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare telematiche e a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi.
2. La struttura regionale di acquisto cura l'incremento dei soggetti operanti nell'ambito del mercato elettronico regionale, selezionando i fornitori anche in considerazione dei diversi settori merceologici.
3. Nell'ambito dei rapporti di servizio di cui all'articolo 23, la struttura regionale di acquisto è autorizzata a consentire l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione regionale ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b) che ne facciano specifica richiesta, previa definizione delle relative modalità e condizioni.
Art. 23
Rapporti di servizio
1. I rapporti di servizio tra la Regione e la struttura regionale di acquisto sono regolati da apposite convenzioni operative.
2. Le convenzioni operative hanno una durata massima di trentasei mesi, sono attuate tramite accordi di servizio, specificano gli obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi, nonché il sistema di finanziamento della gestione, con modalità che garantiscano, anche attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio della struttura stessa.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione di dati personali; la questione è stata sollevata sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

Espandi Indice