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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Art. 11
Sviluppo del "territorio digitale"
1. La Regione opera per lo sviluppo omogeneo del "territorio digitale", promuovendo la collaborazione, anche in forme associate, per l'ampliamento e la gestione delle reti degli enti pubblici operanti in ambito regionale, coordinando l'integrazione della rete regionale dell'Emilia-Romagna nella rete nazionale delle pubbliche amministrazioni, dedicando specifici interventi e risorse all'assistenza tecnica e al sostegno finanziario delle iniziative degli enti del territorio.
2. Esistendone i presupposti di carattere economico o sociale, la Regione interviene, con le modalità di cui all'articolo 10, anche direttamente, realizzando infrastrutture per particolari zone geografiche o per particolari categorie di utenti.
3. La realizzazione della rete regionale delle pubbliche amministrazioni rappresenta uno strumento di arricchimento e promozione dell'intero territorio, all'interno del quale si colloca il ruolo dei Comuni nella veste di facilitatori per l'impegno a collaborare nella realizzazione delle reti cittadine (metropolitan area network) anche attraverso la messa a disposizione di eventuali asset disponibili e ritenuti idonei a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.
4. La Regione promuove e favorisce la diffusione uniforme sul territorio, con particolare riguardo alle zone montane, dell'offerta di servizi di ICT commerciali, in special modo della copertura televisiva e della telefonia mobile; può intervenire con incentivi perché gli operatori del mercato incrementino l'offerta in Regione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione di dati personali; la questione è stata sollevata sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

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