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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Art. 18
Razionalizzazione degli acquisti regionali
1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 5.
2. Mediante lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione nell'ambito del SIR, il sistema tende:
a) a contenere la spesa, anche attraverso la definizione delle procedure di selezione dei fornitori, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza e l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi fabbisogni;
b) a semplificare il processo di acquisto interno;
c) a garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;
d) ad assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;
e) a perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilità di poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte di altre amministrazioni dei programmi informatici appositamente sviluppati.
3. A tal fine sono introdotti:
a) un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato anche attraverso la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 21;
b) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico regionale, fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni emanate dalla Regione, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 Sito esterno (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione di dati personali; la questione è stata sollevata sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

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