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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Art. 2
Ruolo e funzioni della Regione
1. In un quadro nel quale la conoscenza è elemento portante della crescita civile ed economica di un ordinamento democratico, la Regione persegue, nel rispetto delle competenze dello Stato, la finalità di assicurare, di concerto con il sistema degli Enti locali, a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.
2. La Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e comunitario, con le altre Regioni ed il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicura standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi.
3. La Regione cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con il minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei servizi.
4. Al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT, la Regione persegue lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio.
5. La Regione interviene con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di coordinamento e supporto delle attività ed iniziative di cittadini, imprese ed istituzioni, in stretto raccordo con il sistema delle autonomie locali.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione di dati personali; la questione è stata sollevata sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

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