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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Art. 3
Obiettivi specifici
1. L'attività della Regione mira in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;
b) il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione;
c) la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici e l'apertura ad una più agevole disponibilità delle informazioni accessibili, anche attraverso gli URP (Uffici relazioni con il Pubblico), quale mezzo per favorire l'esercizio del diritto all'informazione e dei diritti di partecipazione democratica;
d) l'attivazione dell'infrastruttura tecnologica e della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del territorio (e per i servizi di contatto con i soggetti privati e con le imprese), realizzando in modo capillare ed omogeneo l'espansione del "territorio digitale";
e) lo sviluppo e la qualificazione del sistema informativo regionale, sia nei processi a supporto delle funzioni di governo, sia negli ambiti settoriali di intervento della Regione, con particolare attenzione alla valorizzazione delle basi di dati, anche mediante interventi di supporto e di assistenza per l'utilizzo integrato con altre fonti conoscitive esistenti nei rispettivi settori di attività;
f) l'interoperabilità attraverso l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione conformi a standard liberi e/o aperti, in accordo a quanto definito dagli enti internazionalmente preposti;
g) l'accessibilità e la disponibilità dei dati che deve essere garantita attraverso l'utilizzo di almeno un formato standard libero e/o aperto;
h) il contributo alla realizzazione di una rete integrata di sistemi informativi e dei servizi telematici con gli Enti locali e gli altri enti pubblici, anche con il supporto di misure di carattere tecnico e finanziario;
i) l'istituzione di un sistema di monitoraggio e controllo sullo sviluppo delle ICT, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;
j) la regolamentazione, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni comunitarie e nazionali, della sicurezza delle trasmissioni, dei sistemi e delle reti di propria competenza; delle modalità di acquisizione e scambio dei dati fra gli enti pubblici; dei diritti di partecipazione ed accesso dei soggetti interessati; della definizione di standard nel trattamento dei dati e nella interoperabilità dei sistemi informativi.
2. Gli interventi della Regione mirano altresì a favorire:
a) la ricerca e lo sviluppo delle ICT in ambito regionale;
b) la crescita del mercato delle ICT sul territorio, sia sul versante dell'offerta sia su quello della domanda;
c) l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici per la diffusione della conoscenza delle regole, degli interventi e dei servizi delle ICT disciplinati dalla Regione nei diversi settori economici, sociali e culturali;
d) la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di ICT e l'accesso più ampio dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie;
e) l'utilizzo delle ICT in ambito universitario e scolastico;
f) il rapporto con gli enti di ricerca e le Università presenti nel territorio regionale;
g) lo sviluppo delle reti locali e civiche.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione di dati personali; la questione è stata sollevata sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

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