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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Art. 4
Modalità di attuazione
1. La Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della presente legge mediante:
a) la pianificazione delle azioni e degli interventi e la programmazione delle risorse necessarie, anche promovendo e coordinando l'utilizzo di fondi statali ed europei per lo sviluppo di progetti riguardanti le ICT e l'e-government;
b) la concertazione con gli enti e i soggetti interessati;
c) il coinvolgimento delle specializzazioni in campo informatico, delle categorie professionali, delle associazioni economiche e sociali e di utenti attive negli ambiti di competenza;
d) l'individuazione di regole comuni d'intesa con gli Enti locali della regione per la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi pubblici, delle reti e dello scambio dei dati e dei documenti;
e) l'istituzione di centri di alta competenza, tecnici e di servizio;
f) l'istituzione di comitati e gruppi di studio e lavoro con funzioni di supporto tecnico e scientifico, per lo sviluppo di infrastrutture e servizi in rete, cui possono partecipare rappresentanti di enti di ricerca e sviluppo e delle Università.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione di dati personali; la questione è stata sollevata sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

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