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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

CAPO IV
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Patrimonio informativo pubblico
1. Per "patrimonio informativo pubblico" si intende l'insieme dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge regionale, che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome. Sito esterno
2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei dati personali.
3. Secondo le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, il patrimonio informativo pubblico è utilizzato da parte dei soggetti pubblici per le finalità istituzionali cui essi sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e segnatamente nel rispetto dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso.
4. La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
5. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche attraverso l'adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti privati o ad enti pubblici economici.
6. In attuazione del principio di leale collaborazione e allo scopo di assicurare l'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione di cui all'articolo 3, lettera b), i soggetti pubblici comunicano ad altri soggetti pubblici i dati personali di cui al comma 1, con esclusione dei dati sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 18, comma 2, e dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, ai fini sopraindicati, tali soggetti:
a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente o indirettamente gestite per lo svolgimento delle attività a cui essi sono preordinati;
b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritto di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative;
d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari così da effettuare costanti verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).
7. La Regione promuove e agevola la comunicazione da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico alla Regione e agli altri soggetti pubblici che operano in ambito regionale dei dati personali di cui al comma 1, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di consenso di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti a prevedere espressamente nell'informativa e nell'eventuale richiesta di consenso l'autorizzazione alla comunicazione dei dati alla Regione. La comunicazione dei dati deve altresì essere prevista nell'ambito dei contratti di servizio pubblico stipulati con i soggetti gestori o erogatori.
Art. 13
Il sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale.(2)Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo regionale) è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione. (3)
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR. (3)
Art. 14 (4)
Progetti integrati
1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.
2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze; promuove e favorisce le intese istituzionali finalizzate a eliminare duplicazioni e ridondanze, a sviluppare servizi integrati e a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati; cura, d'intesa con il sistema delle autonomie e delle aziende sanitarie, tenendo conto, per queste ultime, dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario nazionale, la realizzazione di supporti e procedure informatiche per l'estrazione automatica da archivi, anche gestionali, ed il trattamento dei dati necessari ad integrare le basi informative del SIR e dei sistemi degli altri enti, nonché lo sviluppo e la gestione di applicazioni di comune interesse.
Art. 15
Monitoraggio
1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio dei progetti informatici e telematici in ambito regionale, finalizzato alla rilevazione dei dati tecnici, dei costi, delle caratteristiche funzionali ed operative e, più in generale, delle informazioni di interesse comune, che consentano la valutazione, anche tramite indicatori ricavati da analoghe esperienze, dei progetti in corso, la condivisione delle pratiche di eccellenza e la costituzione di una base di riferimento per la progettazione e l'implementazione di interventi futuri.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione di dati personali; la questione è stata sollevata sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, pubblicata nella G.U. del 13 luglio 2005, n. 28 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 giugno 2004, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Sito esterno

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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