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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 17
Sedi di concertazione e partecipazione
1. La Regione attua la concertazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come sedi di confronto:
a) le conferenze tra i rappresentanti degli enti interessati di cui all' articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di concludere accordi di programmi attuativi della presente legge;
b) il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali, di cui all'articolo 6, comma 4;
c) la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui agli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 3 del 1999, che è chiamata ad esprimere pareri secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge stessa.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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