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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 27
Coordinamento normativo e abrogazioni
1. La presente legge si applica anche riguardo a tutti i sistemi informatici dei diversi settori della Regione. Le disposizioni di legge regionale che prevedono norme di organizzazione relative a tali sistemi sono coordinate con le previsioni della presente legge mediante appositi atti della Giunta regionale.
2. È abrogata la legge regionale 26 luglio 1988, n. 30(Costituzione del sistema informativo regionale), ad eccezione dei commi 5 e 6 dell'articolo 14.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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