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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 9

(abrogati commi 7 e 8 da art. 47 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Rete regionale
1. È istituita la rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, dedicata ai collegamenti fra gli uffici e gli enti della Regione, interconnessa a internet, e aperta alle altre amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli enti o integrati con altri enti nel sistema regionale.
2. La Regione provvede, nei tempi e con le modalità previsti dalla pianificazione, alla realizzazione di una infrastruttura di rete "a banda larga" destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della Regione, integrando nella stessa le reti locali sviluppate nel frattempo e che si svilupperanno in futuro, oltre alle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione e la interoperabilità della rete nella trasmissione di dati e nella erogazione dei servizi. La Giunta regionale definisce il nome e il marchio della infrastruttura di rete; ogni pubblica amministrazione collegata nell'ambito della suddetta rete è tenuta ad evidenziarli senza introdurre alterazioni.
3. Per la razionalizzazione delle reti esistenti per gli interventi in caso di emergenze, al fine di integrare e migliorare i servizi, la Regione si dota di una rete radiomobile opportunamente collegata a quella di cui al comma 1.
4. I collegamenti con i soggetti privati per i servizi di contatto e per l'accesso al "sistema informativo regionale" (SIR) sono realizzati di norma tramite internet.
5. Gli interventi della Regione sono programmati e realizzati in modo da superare, in particolare per le zone di difficile collegamento, ogni forma di divario digitale e garantire prestazioni adeguate sull'intero territorio regionale.
6. Le infrastrutture realizzate adottano, di volta in volta, le tecnologie più idonee, anche con lo scopo di sperimentare e di accrescere il patrimonio di conoscenze regionali.
7. abrogato
8. abrogato

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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