CAPO II
PROGRAMMAZIONE DELLE ICT E DELL'E-GOVERNMENT
Linee di indirizzo per lo sviluppo digitale
1.
L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government, costituenti l'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (ADER).
2.
L'ADER definisce, con periodicità di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato, le strategie della Regione per il territorio regionale, individua le aree e gli obiettivi in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), raccorda gli interventi in ambito regionale ai programmi europei e statali, costituendo il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi digitali.
3.
Alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea legislativa si attengono, nei propri programmi riguardanti il digitale, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.
4.
La Regione realizza la predisposizione e l’attuazione dell’ADER con il supporto del Digital Innovation Hub (DIH) regionale, la cui struttura e composizione è deliberata dalla Giunta regionale. Il DIH regionale è un organo consultivo della Giunta regionale, presieduto dall’assessore competente in materia di innovazione digitale, in cui sono rappresentati i principali soggetti pubblici del sistema della Regione, sia in campo scientifico, sia in campo sanitario ed è volto alla condivisione e concertazione degli indirizzi strategici per le pubbliche amministrazioni. La partecipazione al DIH è senza oneri per la Regione.
5.
L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed enti pubblici per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli enti pubblici del territorio, dalla Regione avvalendosi di un Tavolo permanente della Community network dell'Emilia-Romagna, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'emersione dei fabbisogni e l'indirizzo per le strategie territoriali.
6.
Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'articolo 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci. La competente direzione generale della Regione coordina le funzioni regionali e le altre definite dalla convenzione nell'ambito del Comitato.
Art. 7
Attuazione delle linee di indirizzo
1.
A seguito dell'approvazione delle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government, la Giunta regionale adotta un programma annuale di attuazione: tale programma può essere aggiornato con successive delibere della Giunta.
2.
Per i singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, il programma definisce gli obiettivi specifici, le scadenze principali, le misure organizzative di supporto e le altre iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi analitici di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi.
Art. 8
Verifica dei risultati
1.
In coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta sottopone al Consiglio regionale e alla Conferenza Regione-Autonomie locali la relazione sullo stato di attuazione delle linee di sviluppo delle ICT e dell'e-government.
2.
La relazione contiene, per ciascun'area e obiettivo, la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati.
3.
La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio e della Conferenza che ne concludono l'esame.