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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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CAPO IV BIS
ATTIVITÀ STATISTICA UFFICIALE DELLA REGIONE
Art. 15 bis

(modificato comma 4 da art. 80 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Ufficio di statistica della Regione
1. La Regione concorre all'attività del Sistema statistico nazionale (SiStaN), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, del decreto legislativo n. 196 del 2003, e tenendo conto delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (ComStat).
2. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa regionale incaricata delle funzioni di Ufficio di statistica, parte integrante del SiStaN.
3. L'Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, le seguenti funzioni:
a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;
b) garantisce gli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale (PSN);
c) predispone e aggiorna il Programma statistico regionale (PSR);
d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del SiStaN;
e) cura i rapporti con ISTAT, il raccordo con le istituzioni e le autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;
f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;
g) concorre alla progettazione di applicativi e gestionali del SIR-ER e del SIR, con la finalità di uniformare le definizioni, le nomenclature e le classificazioni per fini statistici;
h) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;
i) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati al Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter;
j) svolge funzioni di raccordo con il Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;
k) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le relative strutture organizzative.
4. Il PSR pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione, è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente. Il PSR e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale. Nel PSR sono identificate le attività statistiche per le quali è previsto l'obbligo di risposta per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 ter, comma 1.
5. Il dirigente preposto all'Ufficio di statistica è responsabile, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, dei trattamenti dei dati personali per scopi statistici previsti nel PSR.
Art. 15 ter

(già sostituito comma 1, modificato comma 2 da art. 80 L.R. 27 giugno 2014 n. 7, poi sostituita lett. c) comma 1 e sostituito comma 3 da art. 89 L.R. 30 luglio 2015 n. 13)

Istituzione del Sistema statistico regionale
1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:
a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
c) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.
2. Possono far parte del SiSt-ER mediante apposite convenzioni gli Uffici di statistica oppure le strutture competenti in materia di statistica di:
a) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
b) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed Unioncamere;
c) centri di ricerca ed Università operanti nel territorio della regione;
d) Enti pubblici e privati.
3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, tramite il Comitato regionale di statistica. Il Comitato Regionale di Statistica pianifica, in accordo con le amministrazioni interessate, le attività statistiche comuni agli enti del SiSt-ER e redige annualmente un programma di lavoro, che viene ricompreso nel Programma Statistico Regionale.
3 bis. Il Comitato regionale di statistica è nominato con atto del direttore generale della Regione Emilia-Romagna competente in materia di statistica ed è costituito da:
a) il responsabile dell'ufficio regionale di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 1989, che lo coordina;
b) un rappresentante dell'ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna;
c) due rappresentanti degli uffici di statistica delle Province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) tre rappresentanti dei Comuni, di cui almeno uno per i Comuni associati, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
3 ter. Al Comitato è invitato permanentemente il responsabile dell'ufficio regionale dell'ISTAT; potranno inoltre essere invitati ai lavori del Comitato i rappresentanti di università, enti, associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio regionale.
3 quater. Il Comitato favorisce l'utilizzo degli strumenti di lavoro a distanza; la partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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