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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 15 ter

(già sostituito comma 1, modificato comma 2 da art. 80 L.R. 27 giugno 2014 n. 7, poi sostituita lett. c) comma 1 e sostituito comma 3 da art. 89 L.R. 30 luglio 2015 n. 13)

Istituzione del Sistema statistico regionale
1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:
a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
c) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.
2. Possono far parte del SiSt-ER mediante apposite convenzioni gli Uffici di statistica oppure le strutture competenti in materia di statistica di:
a) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
b) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed Unioncamere;
c) centri di ricerca ed Università operanti nel territorio della regione;
d) Enti pubblici e privati.
3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, tramite il Comitato regionale di statistica. Il Comitato Regionale di Statistica pianifica, in accordo con le amministrazioni interessate, le attività statistiche comuni agli enti del SiSt-ER e redige annualmente un programma di lavoro, che viene ricompreso nel Programma Statistico Regionale.
3 bis. Il Comitato regionale di statistica è nominato con atto del direttore generale della Regione Emilia-Romagna competente in materia di statistica ed è costituito da:
a) il responsabile dell'ufficio regionale di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 1989, che lo coordina;
b) un rappresentante dell'ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna;
c) due rappresentanti degli uffici di statistica delle Province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) tre rappresentanti dei Comuni, di cui almeno uno per i Comuni associati, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
3 ter. Al Comitato è invitato permanentemente il responsabile dell'ufficio regionale dell'ISTAT; potranno inoltre essere invitati ai lavori del Comitato i rappresentanti di università, enti, associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio regionale.
3 quater. Il Comitato favorisce l'utilizzo degli strumenti di lavoro a distanza; la partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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