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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 13

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A ITALY CHINA COUNCIL FOUNDATION ICCF ETS

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

L.R. 23 giugno 2023, n. 6

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, la Regione fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.7.2.2.29100 "Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione" a valere sul capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti", voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato alla legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 del 22 dicembre 2003, n. 29 e con l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di un apposito capitolo ed unità previsionale di base.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di un apposito capitolo ed unità previsionale di base che saranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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