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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 TITOLO II - DEFINIZIONI
Chiudere area tit3 TITOLO III - Esercizio dell'attività ricettiva
Art. 16 - Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta
Art. 17 - Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera
Art. 18 - Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere
Art. 19 - Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 20 - Rappresentanza
Art. 21 - Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
Art. 22 - Denominazione
Art. 23 - Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive
Art. 24 - Decadenza e revoca
Art. 25 - Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere
Art. 26 - Reclami per carenza dei servizi
Espandere area tit4 TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE
Espandere area tit5 TITOLO V - DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE
Espandere area tit6 TITOLO VI - SANZIONI
Espandere area tit7 TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI
Espandere area tit8 TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi e ambito d'applicazione
1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei principi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione Sito esterno e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.
Art. 2

(sostituiti commi 2 e 3 da art. 4 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Funzioni dei Comuni e delle Province
1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.
2. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. La dichiarazione di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell'impianto produttivo, sia in riferimento all'espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi.
4. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).
5. Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004 n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo relativamente alle materie di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, gestione e classificazione. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL), definisce modalità e standard dei controlli da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull'applicazione e sul rispetto delle norme della presente legge.
4. La Giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di revisione e aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con cadenza periodica.
5. L'amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto dei Comuni e delle Province, in coerenza con quanto previsto della normativa regionale in materia.
TITOLO II
DEFINIZIONI
Art. 4

(modificati commi 5 e 9 da art. 6 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive
1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), che siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva di "residenza d'epoca".
4. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono essere composte anche da più strutture. Fatto salvo quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioè le dipendenze, sono definite dall'articolo 28.
5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.
6. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) le residenze turistico-alberghiere.
7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici.
8. Sono strutture ricettive extralberghiere:
a) le case per ferie;
b) gli ostelli;
c) i rifugi alpini;
d) i rifugi escursionistici;
e) gli affittacamere;
f) le case e appartamenti per vacanza.
9. Altre tipologie ricettive:
a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
c) aree attrezzate di sosta temporanea;
d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).
Art. 5
Strutture ricettive alberghiere
1. Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale.
2. Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di giunta regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.
3. Possono assumere la specificazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
4. Di norma assumono la specificazione di "meublé" o "garni" gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e normalmente di prima colazione, senza ristorante.
5. Possono assumere la specificazione di "centro benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico.
6. Possono assumere la specificazione di "beauty farm" gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici.
7. Possono assumere la specificazione di "villaggio-albergo" le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
8. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centri congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.
9. Nello specifico atto di Giunta regionale previsto all'articolo 3, comma 2 è definito il numero minimo di camere, suite o unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere; nello stesso atto sono definite le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive alberghiere per utilizzare le specificazioni aggiuntive citate ai commi precedenti e possono essere individuate ulteriori specificazioni aggiuntive.
Art. 6
Strutture ricettive all'aria aperta
1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper e unità abitative fisse.
3. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.
4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento delle piazzole o delle unità abitative può essere locato con contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50 per cento nelle altre aree.
6. Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti:
a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento.
7. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire nè a denuncia d'inizio attività l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.
Art. 7
Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.
4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.
Art. 8
Ostelli
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
Art. 9
Rifugi alpini ed escursionistici
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
3. Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio dei rifugi alpini ed escursionistici
4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
Art. 10
Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".
Art. 11
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.
Art. 12
Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. ...
3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.
Art. 13

(modificato comma 1, sostituito comma 4 da art. 9 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Attività saltuaria di alloggio e prima colazione
1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, avvalendosi della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.
2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2, nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa dichiarazione di inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26.
5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro la data d'inizio dell'attività e, comunque, entro il 1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno e i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.
Art. 14
Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le caratteristiche di tali strutture sono definite dall'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta. Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.
Art. 15
Aree attrezzate di sosta temporanea
1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività è intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l'area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all'aria aperta.
2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.
3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.
TITOLO III
Esercizio dell'attività ricettiva
Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta
1. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
2. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o nelle loro dipendenze, è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
3. La dichiarazione di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla dichiarazione di inizio attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all'articolo 29.
4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.
Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione.
Art. 18

(sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 15 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere
1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La dichiarazione di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.
1 bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.
Art. 19

(sostituiti commi 1 e 3 da art. 16 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Somministrazione di alimenti e bevande
1. La presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La dichiarazione di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.
Art. 20
Rappresentanza
1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.
2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la dichiarazione di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con funzioni di gestore.
Art. 21

(sostituiti commi 1,2,3,6; modificato comma 4 da art. 18 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:
a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.
2. L'esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di dichiarazione di inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.
4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune.
5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Provincia ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino i prezzi e le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.
6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato.
7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 22
Denominazione
1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.
Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive
1. La dichiarazione di inizio attività perde efficacia qualora l'esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione.
2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi:
a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;
b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all'ufficio del registro delle imprese, ove prescritto;
c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;
d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;
e) qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo.
3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 23 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività si applica l'articolo 117 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Decadenza e revoca
1. abrogato.
Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere
1. abrogato.
Art. 26
Reclami per carenza dei servizi
1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.
2. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza.
TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE
Art. 27

(modificata lett.a) comma 1 da art. 21 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Nozione
1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:
a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite "superior";
b) residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle;
c) campeggi da una a quattro stelle;
d) villaggi turistici da due a quattro stelle.
2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche definite nello stesso atto.
3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate.
Art. 28
Dipendenze
1. Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite da più immobili nelle immediate vicinanze della casa madre o da più strutture nello stesso immobile, purché le stesse siano adeguatamente riconoscibili e purché sulla dipendenza sia apposta l'apposita targa di classificazione. Sono dipendenze gli immobili e le strutture diversi della sede principale, che facciano riferimento alla sede principale per i servizi generali e, di norma, per il servizio di ricevimento. Le dipendenze sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
2. Le dipendenze di strutture ricettive all'aria aperta sono ubicate nelle immediate vicinanze della struttura principale, sono recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti così come stabilito nello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora le dipendenze contengano prevalentemente servizi o strutture collettive le stesse concorrono a formare il livello complessivo di classificazione.
Dichiarazione di classificazione
1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.
3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 30
Validità
1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.
2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio comunale competente per la revisione del livello di classifica.
3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale ... impone il divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduto.
Art. 31
Ricorso
1. Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto, il quale decide nei successivi novanta giorni.
TITOLO V
DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE
Art. 32
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Provincia territorialmente competente, anche in via telematica, secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura. La comunicazione è inviata entro il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1 marzo dell'anno successivo per la variazione di prezzi in aumento che si intendono applicare a valere dal 1 giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1 ottobre hanno validità dal 1 dicembre successivo.
2. La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime secondo le modalità definite con atto del dirigente competente.
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione dei prezzi è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette alla Provincia una nuova comunicazione dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati dal precedente gestore.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati alla Provincia.
7. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.
8. Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
9. I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.
Art. 33
Pubblicità dei prezzi
1. I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi, sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
2. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 1.
3. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono soggette all'obbligo di cui al comma 2.
4. La Provincia predispone, sulla base delle indicazioni regionali, i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 34
Reclami per irregolare applicazione di prezzi
1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.
2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.
3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38.
Art. 35
Banca dati regionale
1. I Comuni e le Province fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale.
2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.
TITOLO VI
SANZIONI
Art. 36

(sostituiti commi 1,2,7,9; modificati commi 4,5; abrogato comma 3 da art. 25 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune
1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
3. abrogato.
4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi ... dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta.
5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella dichiarazione d'inizio attività o non comunicate al Comune nei termini previsti dall'articolo 21, comma 5 è soggetto ad una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo casi accertati di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.
7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.
8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, commi 2,3 e 5 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.
10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.
Art. 37

(abrogato comma 2 e modificato comma 3 da art. 26 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione
1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00
2. abrogato.
3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.
Art. 38
Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
1. Chi non effettua o effettua la comunicazione dei prezzi in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5.
2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00.
3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle e dei cartellini dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00.
4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Provincia, compilati in modo incompleto o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.
5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli dichiarati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.
6. Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 Sito esterno (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 Sito esterno).
7. La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo 12, comma 3 é punita con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.
Art. 39
Sanzioni per altre violazioni
1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed istituzionali, operano nel campo sociale, culturale e sportivo possono utilizzare come ostelli per la gioventù occasionalmente, per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il nulla osta si considera rilasciato.
Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 42 (1)
Disposizioni transitorie generali
1. I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per casi specifici, qualora nell'ambito della stessa dichiarazione il titolare o gestore si impegni alla realizzazione degli interventi, da iniziare entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.
2. Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento dell'autorizzazione o per la prosecuzione dell'attività, il Comune assegna un termine per la regolarizzazione dei requisiti e assegna provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si tratti di interventi di ristrutturazione radicale.
3. I Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello di classificazione, in deroga ai propri strumenti urbanistici generali vigenti.
Art. 43
Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast
1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.
Art. 44
Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta
1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico edilizia dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto.
2. Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree destinate ai complessi ricettivi all'aria aperta derivasse da un problema di compatibilità ambientale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale può individuare le forme di mitigazione da assimilare in sede di strumento urbanistico comunale, evitando la penalizzazione delle caratteristiche di servizio possedute dai complessi interessati.
Art. 45
Oneri di urbanizzazione
1. Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture ricettive alberghiere, che comprende alberghi e residenze turistico-alberghiere e un'unica categoria per le strutture ricettive all'aperto, che comprende campeggi e villaggi turistici.
Art. 46
Abrogazioni
1. La legge regionale 30 novembre 1981, n.42 (Classificazione delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'articolo 4, comma 9, lettere b) e c), di cui all'articolo 3 comma 2.
3. La legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata all'articolo 4, comma 9, lettera a), di cui all'articolo 3 comma 2.
4. La legge regionale 29/2001 è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante la gestione delle attività di bed & breakfast.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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